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Accesso civico

In base all’art. 5 c. 1 del Decreto Legislativo n. 33/13 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 l’obbligo previsto dalla normativa vige in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

In base all’art. 5 c. 2 del Decreto Legislativo n. 33/13 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, inoltre, dispone che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

L’esercizio del diritto di cui al c. 1 e c. 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’accesso civico di cui al comma 2 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico
  2. la sicurezza nazionale
  3. la difesa e le questioni militari
  4. le relazioni internazionali
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive

L’accesso civico di cui al comma 2 è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza

gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e segreti commerciali.

Modulo Accesso ai documenti amm.vi di cui alla L. 241/90 - Accesso documentale

Responsabile della trasparenza: Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ernesto Pellecchia

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

 


 

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